Processo Canonico

Relativamente al processo canonico si vogliono dare qui solo alcune informazioni che possono essere utili per chi desidera introdurre una causa al fine di ottenere la dichiarazione di nullità del proprio matrimonio senza presunzione di esaustività.

Il processo canonico si svolge presso i competenti Tribunali Ecclesiastici. L'introduzione del procedimento avviene attraverso il deposito di un libello (domanda introduttiva) in cui viene raccontata brevemente la vicenda matrimoniale da sottoporre al giudizio e vengono indicati i motivi per cui si chiede la dichiarazione di nullità del matrimonio.

Al fine di individuare il motivo o i motivi di nullità, che sono specificatamente indicati nel Codice di Diritto Canonico, l'avvocato invita la persona interessata ad introdurre la causa a fare un colloquio approfondito in cui al centro è la persona e la sua storia personale e familiare.

Insieme al Libello devono essere depositati i documenti (il mandato procuratorio, una lista di testimoni, l'atto di matrimonio in copia conforme, il certificato di Battesimo di entrambi i coniugi, l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, l'omologa o la sentenza di separazione personale dei coniugi e la sentenza di divorzio nei casi in cui ci siano, ed eventualmente lettere scambiate tra i coniugi sin dal fidanzamento nonché eventuale documentazione medica....).

L'avvocato predispone con la collaborazione del cliente la domanda introduttiva ed ha il compito di proporre i quesiti che dovranno essere posti dal Giudice alle parti e ai loro testi. Se la domanda viene accolta, dopo una serie di adempimenti di rito, ha inizio l'istruttoria in cui vengono ascoltate le parti ed i testi e nei casi in cui si renda necessario viene fatta una perizia. Terminata la fase istruttoria avviene la pubblicazione degli atti a seguito della quale l'avvocato e il Difensore del Vincolo (persona nominata dal Tribunale Ecclesiastico che deve intervenire nelle cause di nullità matrimoniale con il compito di evidenziare tutti gli elementi in favore del vincolo) hanno trenta giorni di tempo per presentare eventuali nuove prove. Chiusa la fase istruttoria l'avvocato ed il difensore del vincolo presentano le proprie difese e la causa si conclude con la sentenza di primo grado.

Prima della Riforma del processo canonico avvenuta con Motu Proprio di Papa Francesco entrato in vigore il 8.12.2015 se la sentenza di primo grado dichiarava il matrimonio nullo, veniva inviata d'ufficio al Tribunale d'Appello competente il quale poteva o confermare con decreto la sentenza di primo grado o riaprire l'istruttoria riammettendo la causa ad esame ordinario per concludere il procedimento con una sentenza. Solo nel caso in cui la sentenza di secondo grado non fosse conforme a quella di primo grado, si rendeva necessario un ulteriore grado di giudizio che si svolgeva presso il Tribunale della Rota Romana.

Il Tribunale della Rota Romana, comunemente ma erroneamente chiamato Tribunale della Sacra Rota, è un Dicastero della Curia Romana e funge da Tribunale ordinario di Appello della Santa Sede. Relativamente alle cause di nullità del matrimonio la Rota Romana giudica in seconda istanza le cause decise in primo grado dai tribunali ordinari di prima istanza e deferite alla Santa Sede per legittimo appello e in terza istanza le cause già trattate dal medesimo tribunale apostolico della Rota Romana e da qualunque altro tribunale.

Successivamente alla Riforma entrata in vigore il 8.12.2015 la sentenza di nullità del matrimonio emessa dal Tribunale Ecclesiastico di primo grado è sufficiente a rendere nullo il matrimonio senza bisogno di ulteriori decisioni del Tribunale di grado superiore. In altre parole attualmente è sufficiente affrontare un solo grado di giudizio per ottenere una sentenza definitiva di nullità del matrimonio. (Can. 1679: “La sentenza che per la prima volta ha dichiarato la nullità del matrimonio, decorsi i termini stabiliti nei cann. 1630-1633, diventa esecutiva”). Solo qualora non si concordasse con la decisione del Tribunale di primo grado sarà possibile presentare appello al Tribunale di secondo grado onde ottenere una decisione diversa.

La causa di nullità del matrimonio canonico può essere introdotta da uno dei due coniugi (parte attrice) nei confronti dell'altro (parte convenuta). La parte convenuta può scegliere liberamente di adottare diverse posizioni rispetto alla causa introdotta: può aderire al procedimento condividendone i motivi di nullità con l'assistenza o meno di un proprio avvocato; può costituirsi con o senza avvocato opponendosi alla causa; può scegliere di non prendere parte al procedimento, in tal caso, dopo essere stata debitamente e inutilmente citata, viene dichiarata assente dal giudizio.

Esiste anche la possibilità di introdurre la causa di nullità congiuntamente da parte dei coniugi nominando un avvocato comune.