Competenza Territoriale Tribunali Ecclesiastici
Ante Riforma (fino al 8.12.2015)
La competenza dei Tribunali Ecclesiastici quanto alla dichiarazione di nullità del matrimonio è regolata dal Codice di Diritto Canonico che prevede quattro ipotesi:
il Tribunale del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio;
il Tribunale del luogo in cui ha il domicilio la parte convenuta;
il Tribunale del luogo in cui ha il domicilio la parte attrice purché entrambe le parti risiedano nel territorio della medesima Conferenza Episcopale e ci sia il cosenso del Vicario giudiziale del domicilio della parte convenuta;
il Tribunale del luogo in cui di fatto si deve raccogliere la maggior parte delle prove previo consenso del Vicario giudiziale del domicilio della parte convenuta.
Post Riforma (dal 8.12.2015)
il Tribunale del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio;
il Tribunale del luogo in cui una o entrambe le parti hanno il domicilio o quasi-domicilio;
il Tribunale del luogo in cui di fatto si debba raccogliere la maggior parte delle prove.